Art. 4.
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  4  del  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma  1  puo'  essere  sostituita
dalla  pubblicazione  di un avviso di concorso contenente gli estremi
del  bando  e  l'indicazione  della  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande.".