Art. 4. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.".