Art. 5. 1. I numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti: "2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.". 2. I numeri 13), 14) e 15) del comma 4 dello stesso articolo 5 di cui al primo comma sono sostituiti dai seguenti: "13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di' Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - Si riporta il testo dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574: "2. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".