Art. 5.
  1.  I numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di
cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:
   "2) riserva di posti ai sensi dell'articolo  3,  comma  65,  della
legge  24  dicembre  1993,  n. 537, a favore dei militari in ferma di
leva prolungata e di volontari specializzati delle tre  Forze  armate
congedati   senza   demerito   al  termine  della  ferma  o  rafferma
contrattuale nel limite del 20 per cento delle  vacanze  annuali  dei
posti messi a concorso;
   3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso,
ai  sensi  dell'articolo  40, secondo comma, della legge 20 settembre
1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale.".
  2.  I  numeri 13), 14) e 15) del comma 4 dello stesso articolo 5 di
cui al primo comma sono sostituiti dai seguenti:
   "13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
   14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
   15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;".
 
          Note all'art. 5:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 65, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537:  "65.  Il  Governo  emana,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o   piu'   regolamenti,   ai   sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, per  disciplinare  ferme  di  tre  o  cinque  anni  ed
          incentivare  il  reclutamento di cui alla legge 24 dicembre
          1986, n. 958, e  successive  modificazioni,  riservando  ai
          volontari  congedati senza demerito l'accesso alle carriere
          iniziali  nella  Difesa,  nei  Corpi  armati  e  nel  Corpo
          militare  della  Croce  rossa.  Nell'Arma  dei carabinieri,
          nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato,
          l'accesso alle carriere iniziali e'  assicurato  in  misura
          non  superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella
          Polizia di' Stato e nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco  la  predetta  misura  e' ridotta al 35 per cento. La
          riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n.  958
          del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento.
          I regolamenti attuativi sono  sottoposti  al  parere  delle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica".
             - Si riporta il testo dell'art. 40, secondo comma, della
          legge  20  settembre  1980,  n. 574: "2. Agli ufficiali che
          terminano senza demerito la  ferma  biennale  prevista  nel
          primo  comma  dell'art.  37 sono conferite riserve di posti
          nei  concorsi  per  la  nomina  in  prova  nella  qualifica
          iniziale dei ruoli delle carriere direttive e  di  concetto
          del  personale  civile,  nelle  misure  del 5 per cento per
          l'Amministrazione della difesa e del 2  per  cento  per  le
          altre  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  ad
          ordinamento autonomo".