Art. 6. 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.".