Art. 6.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui all'articolo
1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Il diario  delle  prove  scritte  deve  essere  comunicato  ai
singoli  candidati  almeno  quindici  giorni  prima dell'inizio delle
prove medesime.  Tale  comunicazione  puo'  essere  sostituita  dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale - concorsi ed esami.".