Art. 7.
  1.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  7  del  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente:
  "2-bis. Le prove di esame possono  essere  precedute  da  forme  di
preselezione  predisposte anche da aziende specializzate in selezione
di personale. I contenuti di ciascuna prova sono  disciplinati  dalle
singole  amministrazioni  le  quali  possono  prevedere  che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi  elaborati  da
esperti in selezione.".