Art. 7. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.".