Art. 8.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui all'articolo
1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Nei casi in cui l'assunzione  a  determinati  profili  avvenga
mediante  concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli,
previa individuazione  dei  criteri,  e'  effettuata  dopo  le  prove
scritte   e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati.".