Art. 8. 1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.".