Art. 9. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.". 2. Al comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1, dopo le parole: "dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali", sono inserite le seguenti: "o dalle associazioni professionali". 3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente: " a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;". 4. Il comma 3 dell'articolo 9 di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: " 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a 500.". 5. Il comma 6 dell'articolo 9 di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente: " 6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.".