Art. 9.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui all'articolo
1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  " 1.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  previste  dagli
articoli  precedenti  sono  nominate  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento
del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne  da'
comunicazione   alla   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.".
  2. Al comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1,  dopo  le  parole:
"dalle  confederazioni ed organizzazioni sindacali", sono inserite le
seguenti: "o dalle associazioni professionali".
  3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma  1  e'
sostituita dalla seguente:
   "  a)  per  i  concorsi  ai  profili  professionali di categoria o
qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato,  o  da  un
magistrato  o  avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da
un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle  materie  oggetto  del  concorso;  le  funzioni  di
segretario  sono  svolte  da  un funzionario appartenente alla ottava
qualifica funzionale o,  in  carenza,  da  un  impiegato  di  settima
qualifica.  Per  gli  enti  locali  territoriali  la presidenza delle
commissioni di concorsi puo' essere assunta  anche  da  un  dirigente
della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;".
  4.  Il  comma 3 dell'articolo 9 di cui al comma 1 e' sostituito dal
seguente:
  " 3. Le commissioni esaminatrici  dei  concorsi  per  esami  o  per
titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora
i  candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000
unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni  originarie  e  di  un
segretario  aggiunto.  A  ciascuna  delle  sottocommissioni  non puo'
essere assegnato un numero inferiore a 500.".
  5. Il comma 6 dell'articolo 9 di cui al comma 1, e' sostituito  dal
seguente:
  "  6.  Alle  commissioni  di  cui  al comma 2, lettere a) e b), del
presente articolo possono essere aggregati membri  aggiunti  per  gli
esami di lingua straniera e per le materie speciali.".