Art. 2.
        Adempimenti preliminari all'esercizio della facolta'
                     di riproduzione sostitutiva
  1.  I  privati  che  intendono  avvalersi  della  facolta'  di  cui
all'articolo 25 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  inoltrano  al
soprintendente  archivistico,  competente per territorio, il relativo
progetto di riproduzione sostitutiva.
  2. Entro novanta giorni  dalla  presentazione,  il  soprintendente,
esaminata la rispondenza del progetto stesso alla normativa in vigore
lo approva oppure lo respinge con provvedimento motivato.
  3.  Ove  i  documenti  oggetto  della riproduzione sostitutiva sono
conservati in sedi dislocate in un ambito territoriale piu' ampio  di
quello  regionale,  i titolari dell'archivio inoltrano il progetto di
riproduzione  sostitutiva  direttamente  al  Ministero  per  i   beni
culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici.
  4.  La  relativa approvazione o il suo motivato rigetto e' disposta
dall'ufficio di cui al comma 3, previo parere del comitato di settore
per i beni  archivistici,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
presentazione del progetto stesso.