Art. 3.
                Distruzione dei documenti riprodotti
  1.  Alla  distruzione  dei  documenti  di  cui e' stata eseguita la
riproduzione  sostitutiva  si  procede  dopo  avere   effettuate   le
operazioni di autenticazione ai sensi dell'articolo 8, salvo per quei
documenti  per  i  quali  l'amministrazione  archivistica, in sede di
approvazione del  progetto,  vieti  la  distruzione  disponendone  il
ritiro e la conservazione a proprie spese.
  2.   I   registri  o  i  libri  comunque  denominati,  non  esclusi
dall'applicazione dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 settembre 1974, non possono essere riprodotti e distrutti
se non sono esauriti.