Art. 5.
                   Procedimento di microfilmatura
 1.  Il  microfilm  sostitutivo  degli  atti e documenti dei quali si
intende procedere alla distruzione e'  costituito  da  una  pellicola
negativa  soggetta  alle  prescrizioni del decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 29 marzo 1979 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  206  del  28  luglio  1979,  con  il  quale sono state
approvate  le  caratteristiche   della   pellicola   destinata   alla
fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio.
  2.  Quale unita' di riproduzione e' assunta oltreche' la bobina del
tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di
formato ridotto, purche' atta a costituire un  complesso  collegabile
mediante  numerazioni  o  altri  simboli  che  garantiscono l'univoca
individuazione delle singole unita' di riproduzione.
  3. Le unita' di riproduzione  non  sono  impressionate  sulla  loro
parte  terminale  per uno spazio sufficiente ai fini dell'apposizione
dell'attestazione di autentica di cui all'articolo 8.
  4. Il processo fotografico e' effettuato a regola d'arte.
  5. Le pellicole impressionate sono custodite in modo da  garantirne
la   leggibilita'   e   la   stabilita'   in  condizioni  normali  di
conservazione.
 
          Nota all'art. 5:
            - Il D.M. 29 marzo  1979  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.