Art. 6. Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo 1. La pellicola e' impressionata con le indicazioni sottospecificate: a) denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio; b) denominazione della categoria dei documenti; c) denominazione ed estremi cronologici della serie o di altro livello di aggregazione; d) numero o codice dell'unita' di riproduzione, data dell'impressione, denominazione del laboratorio cui e' affidato il procedimento di impressione. e) numero dell'unita' archivistica e quantita' dei documenti o delle pagine che la compongono; f) quantita' e numero di documenti o di pagine mancanti, nonche' di fogli bianchi o danneggiati. 2. Gli estremi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1 costituiscono lo schedone generale di serie. Tale schedone e' riprodotto sia sul secondo che sul penultimo fotogramma di ciascuna unita' di riproduzione mentre sul primo e sull'ultimo fotogramma sono riprodotti i simboli internazionali di "inizio" e "fine" pellicola; 3. Gli estremi di cui alle lettere e) ed f) di cui al comma 1 costituiscono lo schedone particolare dell'unita' archivistica. Tale schedone puo' essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unita' archivistica ed e' riprodotto all'inizio di detta unita'. 4. Quando l'unita' archivistica non e' contenuta integralmente nella medesima unita' di riproduzione, lo schedone di cui alle lettere e) ed f) e' riprodotto, con idonee indicazioni di collegamento, a chiusura dell'unita' di riproduzione e all'inizio della successiva. 5. I fotogrammi sono numerati progressivamente per unita' di riproduzione secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). 6. Ciascuna unita' di riproduzione e' descritta in apposito registro nel quale sono riportati gli estremi di classificazione di cui alla lettera d) di cui al comma 1 e quelli idonei ad identificare le unita' archivistiche in essa riprodotte. 7. I registri delle unita' di riproduzione di cui al comma 6 sono, prima dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 2215 del codice civile.