Art. 8.
             Procedimento e modalita' di autenticazione
                     della pellicola sostitutiva
  1.  La  pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25  della  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e' autenticata da pubblici ufficiali forniti di potesta'
certificativa, o da soggetti ad essi equiparati.
  2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, indica, con proprio
decreto, i ministri cui demandare il potere di  attribuire  a  propri
funzionari  la potesta' ad effettuare le attivita' di cui al presente
articolo.
  3. Il pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione verifica la
conformita' alle prescrizioni del presente decreto  del  procedimento
di  cartellinatura  e  di  formazione  della  pellicola  sostitutiva,
procedendo all'esame delle unita' di riproduzione e dei  registri  di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) e all'articolo 6, comma 6.
  4.  Eseguite  le  operazioni  descritte  nel  comma  3, il pubblico
ufficiale appone  il  proprio  punzone  nella  parte  dell'unita'  di
riproduzione non impressionata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  5.  Delle  operazioni  descritte  nei  commi  3  e  4,  il pubblico
ufficiale da' atto mediante  dichiarazione  su  ciascuna  pagina  dei
registro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f).
  6.  Il  pagamento  dei  diritti  di  autenticazione  e'  effettuato
mediante apposizione, su ciascuna delle predette pagine, di una marca
da bollo che il pubblico  ufficiale  annulla,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.