Art. 8. Procedimento e modalita' di autenticazione della pellicola sostitutiva 1. La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' autenticata da pubblici ufficiali forniti di potesta' certificativa, o da soggetti ad essi equiparati. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indica, con proprio decreto, i ministri cui demandare il potere di attribuire a propri funzionari la potesta' ad effettuare le attivita' di cui al presente articolo. 3. Il pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione verifica la conformita' alle prescrizioni del presente decreto del procedimento di cartellinatura e di formazione della pellicola sostitutiva, procedendo all'esame delle unita' di riproduzione e dei registri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) e all'articolo 6, comma 6. 4. Eseguite le operazioni descritte nel comma 3, il pubblico ufficiale appone il proprio punzone nella parte dell'unita' di riproduzione non impressionata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 5. Delle operazioni descritte nei commi 3 e 4, il pubblico ufficiale da' atto mediante dichiarazione su ciascuna pagina dei registro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f). 6. Il pagamento dei diritti di autenticazione e' effettuato mediante apposizione, su ciascuna delle predette pagine, di una marca da bollo che il pubblico ufficiale annulla, secondo le modalita' previste dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.