Art. 9. Efficacia della pellicola sostitutiva 1. La pellicola autenticata con il procedimento e le modalita' previste dall'articolo 8 sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali dei documenti riprodotti. 2. Dalla pellicola sostitutiva, autenticata ai sensi dell'articolo 8, sono tratte copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 dicembre 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI Il Ministro per i beni culturali e ambientali VELTRONI Il Ministro di grazia e giustizia FLICK Il Ministro delle finanze VISCO Il Ministro del tesoro CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17