Art. 2. Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni: a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione; c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni bancari; g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie; h) le attivita' spettacolistiche e le altre attivita' soggette all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso o dal biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto dal decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1981, nonche' determinati in base ai forfait di cui alla lettera A, punto 1), lettere c) ed e), dello stesso decreto del 1981, limitatamente alla prima consumazione; le attivita' diverse da quelle previste dalla precedente lettera g), seconda parte, per le quali l'imponibile e' determinato forfettariamente ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972; i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi; m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione mobiliare; n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto; p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap; q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni; s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti; u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori; z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori; aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali; cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime; ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente; gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto; hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie; ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli; mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici; nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici; oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni; pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; rr) le prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attivita' non connessa; ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste. 2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle finanze: a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa; b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni; c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade; d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali; e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; g) decreto 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali; h) decreto 26 luglio 1985: enti e societa' di credito e finanziamento; i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' il seguente: "1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi, nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfetizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonche' quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori". - L'art. 21, comma 4, del piu' volte citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' recita: "La fattura deve essere emessa in duplice emplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti". - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980 e' intitolato "Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai". - L'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, cosi' dispone: "Art. 6. - 1. Gli impresari, esercenti o chiunque organizza, anche senza la licenza di pubblica sicurezza, spettacoli od altre attivita' soggette ad imposta, hanno l'obbligo di usare biglietti a tre sezioni ciascuna recante il contrassegno dell'ufficio accertatore e la numerazione progressiva. 2. I biglietti devono essere emessi in serie distinte di diverso colore per le varie categorie di posti e di ingressi. I biglietti a prezzo intero o ridotto ed i biglietti di "differenza" debbono portare l'indicazione dell'ordine di posti al quale si riferiscono. 3. Nel caso di spettacoli ed altre attivita' dati nell'anno con periodicita', anche variabile, debbono essere adottate due distinte dotazioni di biglietti da usare alternativamente per ciascuna giornata di attivita' o anche nella stessa giornata quando e' variata la programmazione o qualsiasi elemento costitutivo del prezzo di ingresso. Non sussiste l'obbligo della doppia dotazione se la vendita dei biglietti e' effettuata nei giorni antecedenti lo spettacolo o l'attivita'. 4. All'ingresso di ogni spettatore o partecipante, delle due sezioni consegnate una viene lasciata allo spettatore o partecipante e l'altra e' immessa in una apposita cassetta. 5. La suddetta cassetta deve essere chiusa e, a richiesta dell'ufficio accertatore, munita di un secondo dispositivo di chiusura, la cui chiave rimane in possesso dell'ufficio stesso. Al termine di ciascuna giornata di attivita', ovvero anche nella stessa giornata qualora si verifichi il cambio della dotazione dei biglietti posti in vendita, la cassetta deve essere vuotata. 6. Lo spettatore o partecipante e' tenuto a conservare il biglietto rilasciatogli per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo ove si svolge lo spettacolo o l'attivita' ed e' tenuto a pagarne nuovamente l'importo qualora ne risulti sprovvisto. 7. I biglietti invenduti relativi a spettacoli od attivita' a carattere non periodico o per i quali non e' stata adottata la doppia dotazione debbono essere consegnati per la distruzione all'ufficio accertatore contestualmente al pagamento dell'imposta. 8. I biglietti relativi alle due dotazioni debbono, invece, essere conservati nei locali in cui si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggetti ad imposta. 9. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei biglietti aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal presente articolo". - L'art. 9 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Gli organizzatori di scommesse, con qualunque sistema esercitate, per le corse o le gare di qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due sezioni recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e numerate progressivamente per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse, e recare, all'atto del rilascio, l'indicazione della somma accettata come scommessa ed il numero della corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce. 2. I biglietti venduti devono portare l'indicazione della societa' o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita. 3. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare l'uso di biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente decreto per gli impianti di totalizzazione automatica delle scommesse accettate ed in altri casi giustificati da particolari motivi". - Si riporta il testo dell'art. 14 del menzionato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640: "Art. 14. - 1. Per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza e per le attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonche' per particolari tipi di scommesse, il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione. 2. I contribuenti che non intendono aderire alle determinazioni di cui al precedente comma, esclusi i casi in cui vengono apportati aumenti ai prezzi delle consumazioni o si tratti di corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte, hanno la facolta' di optare per l'accertamento a distinta d'incasso, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 13, per l'accertamento in base a dichiarazione osservando le disposizioni stabilite nel presente decreto per tali sistemi di accertamento e le speciali norme cautelative e di controllo". - Si riporta il testo della lettera A), punto 1), lettere c) ed e), del decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1981 recante: "Sostituzione del decreto ministeriale 2 maggio 1978, concernente approvazione degli imponibili forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande": "c) Ingresso libero e consumazione obbligatoria. La quota imponibile netta unitaria deve essere commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria. Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte i cui importi sono da moltiplicare per il numero dei buoni consumazione che dovranno comunque essere consegnati con la consumazione anche se offerta gratuitamente, al tavolo o al banco e conservati, ai fini del controllo, per tutta la durata della permanenza in sala del cliente. Tutto il conteggio deve essere evidenziato sulla distinta d'incasso. Alternativamente a tale procedura l'esercente potra' optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore normalmente per periodi trimestrali solari, con riferimento ai giorni feriali, prefestivi e festivi tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l'attivita' spettacolistica svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente. L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovra' pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovra' pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validita'. (Omissis). e) Ingresso libero e consumazione facoltativa. La quota imponibile netta unitaria del prezzo della consumazione deve essere riportata nella distinta d'incasso. Su tale quota vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione che dovranno essere consegnati unitamente alle consumazioni al banco o al tavolo, anche se offerte gratuitamente. Alternativamente a tale procedura l'esercente potra' optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione facoltativa, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore, diminuite del 30 per cento per i trattenimenti effettuati nei giorni prefestivi e festivi e del 50 per cento per quelli effettuati nei giorni feriali. Tale determinazione avra' luogo normalmente per periodi trimestrali solari, tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l'attivita' di spettacolo svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente. L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovra' pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovra' pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validita'". - Il primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato in nota alle premesse. - L'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' riportato in nota alle premesse. - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, concerne: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche". - L'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, recita: "Alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidi di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori, produttori diretti): "Ai fini della presente legge sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi". - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni". - L'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, cosi' dispone: "Art. 41. - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'ordine mauriziano, ai sensi della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo". - Per il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si veda in nota alle premesse. - L'art. 22, comma 2, del succitato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dispone: "La disposizione del comma precedente (esonero dall'emissione della fattura n.d.r.) puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi". - La rubrica del decreto del Ministro delle finanze 4 marzo 1976, e': "Modalita' di applicazione per le operazioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto effettuate dall'Associazione italiana della Croce rossa". - Si riporta il titolo del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 1978: "Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni". - Si riporta la rubrica del decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1979: "Modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli enti concessionari di autostrade, relativamente alle operazioni di transito autostradale". - La rubrica del decreto del Ministro delle finanze 2 dicembre 1980, cosi' recita: "Modalita' applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli esattori comunali e consorziali". - Il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, e' intitolato: "Particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali". - Il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, concerne: "Particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano". - Il decreto del Ministro delle finanze 22 dicembre 1980, e' intitolato: "Particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle societa' che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali". - Il decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1985, concerne: "Modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per operazioni di credito e finanziamento effettuate da enti e societa' a favore del personale dipendente". - Si riporta la rubrica del decreto del Ministro delle finanze 19 settembre 1990: "Modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di servizi concernenti l'utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine".