Art. 3. 
                     Modalita' di documentazione 
  1. Ai fini  della  deducibilita'  delle  spese  sostenute  per  gli
acquisti di beni e di servizi agli  effetti  dell'applicazione  delle
imposte sui redditi, puo' essere utilizzato lo scontrino  fiscale,  a
condizione che  questo  contenga  la  specificazione  degli  elementi
attinenti la natura, la qualita' e  la  quantita'  dell'operazione  e
l'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale   dell'acquirente   o
committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto
emittente con i dati identificativi del cliente. 
  2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non
e' obbligatorio nell'ipotesi in cui  per  la  stessa  operazione  sia
emessa la fattura di cui all'articolo 21, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Lo scontrino fiscale,  emesso  all'atto  della  consegna  o,  se
anteriore, del pagamento del corrispettivo  e  la  ricevuta  fiscale,
aventi le caratteristiche indicate al  primo  comma,  possono  essere
utilizzati  come  documenti  idonei  ai  fini  dell'osservanza  della
disposizione contenuta nell'articolo 21, quarto  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
             Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1996 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  VISCO, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997 
  Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 3 
 
    

 Note all'art. 3:
             -  Il testo dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n.   633,  cosi'  recita:  "Per  ciascuna  operazione
          imponibile  deve  essere  emessa  una  fattura, anche sotto
          forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura  si  ha
          per   emessa  all'atto  della  sua  consegna  o  spedizione
          all'altra parte".
             - Il testo dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. 26  ottobre
          1972, n.  633, e' riportato in nota all'art. 2.