Art. 10.
  1.  Il  Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  disciplina mediante regolamento, da adottare
entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  su  proposta  del  Ministro  della difesa, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle  competenti  commissioni  parlamentari, la ristrutturazione dei
vertici  militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi
collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2
e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio
della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti,
e' prorogato al 30 novembre 1997.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al
comma  1,  le  disposizioni  della presente legge costituiscono norme
generali  regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
  3.  Con  il  regolamento  di cui al comma 1, il Governo provvede ad
apportare   alle   disposizioni  vigenti  nelle  materie  oggetto  di
riordinamento  le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle
compatibili con le disposizioni della presente legge.
  4.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  1,  le  disposizioni vigenti nelle materie oggetto di
riordinamento,  se  incompatibili  con le disposizioni della presente
legge e del regolamento medesimo, sono abrogate.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 febbraio 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Note all'art. 10:
             - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e'  il  seguente:  "2.  Con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
             -  Il  testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28
          dicembre 1995, n. 549 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente:
             "1.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro cinque mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a:
               a)   ridurre   il   numero  dei  comandi  operativi  e
          territoriali e  delle  altre  strutture  periferiche  della
          Difesa,   anche   a   livello   di   regione  militare,  di
          dipartimento militare  marittimo,  di  regione  aerea,  ivi
          comprese  le corrispondenti direzioni di amministrazione, e
          di  istituti  di  formazione,  garantendo  una  loro   piu'
          efficace   articolazione,   composizione,   ubicazione   ed
          attribuzione delle competenze;
               b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento,
          in  modo  tale  da  ridurne  il  numero,  delle   direzioni
          generali, e degli uffici centrali;
               c)  procedere  alla  ristrutturazione  degli arsenali,
          degli stabilimenti e dei centri tecnici,  razionalizzandone
          i   relativi  compiti,  attraverso  l'ottimizzazione  e  la
          concentrazione   dei   procedimenti    produttivi,    anche
          attraverso accorpamenti;
               d)  favorire la differenziazione e l'ampliamento delle
          attivita' rivolte alla  protezione  civile  e  alla  tutela
          ambientale;
               e)  disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei
          lavoratori,  anche  concordando   con   le   organizzazioni
          sindacali  e  le regioni interessate le iniziative volte ad
          evitare negative ricadute sociali, derivanti  da  eventuali
          riduzioni;
               f)  favorire  la  dismissione  delle strutture e degli
          immobili non piu' utilizzabili;
               g)  rideterminare,  coerentemente  con   la   suddetta
          ristrutturazione,  le  dotazioni  organiche  in  base  alla
          definizione  dei  carichi  di   lavoro,   procedendo   alla
          copertura   dei   posti  disponibili  anche  attraverso  la
          riqualificazione  dei  dipendenti  civili  con  le medesime
          procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;
               h) costituire un istituto superiore di Stato  maggiore
          interforze  che unifichi e sostituisca i corsi superiori di
          Stato  maggiore  della  scuola  di  guerra   dell'esercito,
          dell'istituto  di guerra marittima e della scuola di guerra
          aerea.
             2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati  ed  al
          Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
          di cui al comma 1 al fine dell'espressione  del  parere  da
          parte  delle  competenti commissioni permanenti, da rendere
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
             3.   Ai   fini   del   contenimento   dei   costi    per
          l'ammodernamento,   l'Amministrazione   della  difesa,  nel
          rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione  di
          materiali  d'armamento,  puo' procedere a permute o vendite
          di mezzi materiali obsoleti ma non ancora fuori uso".