Art. 3.
  1.  Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal
Ministro della difesa.
  2.  I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni
tecnico-operative,  il Segretario generale della difesa dipendono dal
Capo di stato maggiore della difesa.
  3.  Il  Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive
impartite dal Ministro della difesa:
    a)  e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e
dell'impiego  delle  Forze  armate  nel  loro  complesso; predispone,
sentiti  i  Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione
generale  finanziaria  e  quella  operativa  interforze e definisce i
conseguenti programmi tecnico-finanziari;
    b)  assicura  i rapporti con le corrispondenti autorita' militari
degli altri Stati.
  4.  Il  Capo  di  stato maggiore della difesa, in caso di assenza o
impedimento,  e'  sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di
stato maggiore di Forza armata.