Art. 4.
  1. I Capi di stato maggiore di Forza armata:
    a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma
relativo  alle  rispettive Forze armate ai fini della predisposizione
della  pianificazione  generale interforze, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3;
    b)  sono  responsabili  dell'organizzazione  e dell'approntamento
delle  rispettive  Forze  armate,  avvalendosi anche delle competenti
direzioni generali;
    c)  esercitano  la  funzione  di  comando  delle rispettive Forze
armate.