Art. 5.
  1.  Il  Segretario  generale  della  difesa, scelto nell'ambito del
personale  militare  o  civile  dell'Amministrazione pubblica, ovvero
anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e
qualifiche professionali, e' posto alle dipendenze del Ministro della
difesa  per  le  attribuzioni  amministrative  e  del  Capo  di stato
maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.
  2. Il Segretario generale della difesa:
    a)  ha  alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed
e'   responsabile  dell'indirizzo  e  del  coordinamento  delle  loro
attivita'   nonche'   dell'attuazione   delle   direttive   di   alta
amministrazione impartite dal Ministro;
    b)  predispone,  d'intesa  con  il  Capo  di stato maggiore della
difesa,  le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale
finanziaria  relative  all'area  industriale,  pubblica e privata, di
interesse della Difesa;
    c)  e'  responsabile,  nel  quadro  della pianificazione generale
dello  strumento  militare,  dell'organizzazione  e del funzionamento
dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
    d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed
e'  responsabile  delle attivita' di ricerca e sviluppo, produzione e
approvvigionamento dei sistemi d'arma;
    e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due vice
segretari  generali, di cui almeno uno civile, scelto nell'ambito del
personale dell'Amministrazione pubblica;
    f)  puo'  delegare  competenze nell'area tecnico-amministrativa e
nell'area   tecnico-industriale   in   materia  di  armamenti  ad  un
funzionario  civile  della  Difesa oppure ad un dirigente proveniente
dal  settore  privato,  assunto  con contratto a tempo determinato, e
nominato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, previa designazione del
segretario generale medesimo.
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi  come  modificato  dal
          D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente:
             "Art.  21  (Nomina  dei  dirigenti  generali).  - 1. Nei
          limiti   delle    disponibilita'    di    organico    delle
          ammininistrazioni  ed  enti di cui all'art. 15, comma 1, la
          nomina a dirigente generale e'  disposta  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a favore di soggetti dotati di professionalita'
          adeguata  alle  funzioni  da  svolgere,  con  qualifica  di
          dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti.
          La nomina puo', altresi',  essere  disposta  in  favore  di
          esperti   di  particolare  qualificazione  in  possesso  di
          requisiti da determinarsi con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          funzione pubblica, ovvero di  persone  che  abbiano  svolto
          attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
          pubbliche  e private con esperienza acquisita per almeno un
          quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai  settori  della
          ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e
          Avvocatura dello Stato.
             2.  Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono
          essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso
          dei requisiti di cui al comma  1,  incarichi  di  dirigente
          generale  con  contratti  di  diritto privato di durata non
          superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale
          personale si applicano, per tutta la durata  dell'incarico,
          le   disposizioni   in  materia  di  responsabilita'  e  di
          incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale
          spettante al dirigente generale di ruolo di  corrispondente
          livello  e  un'indennita'  determinata  dal  Consiglio  dei
          Ministri.
             3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente
          ai commi 1 e  2  e'  data  comunicazione  al  Senato  della
          Repubblica  ed  alla  Camera  dei  deputati,  allegando una
          scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali".