Art. 6. 1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede. Quando siano all'ordine del giorno argomenti che riguardano l'Arma dei carabinieri, partecipa alle riunioni anche il Comandante generale dell'Arma, di cui restano ferme le competenze previste dalla normativa vigente. 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata e per il Segretario generale della difesa.