Art. 6.
  1.  Il  Comitato  dei  Capi di stato maggiore delle Forze armate e'
organo  di  consulenza  del  Capo  di stato maggiore della difesa. Ne
fanno  parte  il  Segretario  generale  della difesa, i Capi di stato
maggiore  di  Forza  armata e il Capo di stato maggiore della difesa,
che  lo  presiede.  Quando  siano all'ordine del giorno argomenti che
riguardano  l'Arma  dei carabinieri, partecipa alle riunioni anche il
Comandante  generale  dell'Arma,  di  cui restano ferme le competenze
previste dalla normativa vigente.
  2.  Le  determinazioni  adottate  dal  Capo di stato maggiore della
difesa,   che  ne  assume  la  piena  responsabilita',  costituiscono
disposizioni  per  i  Capi di stato maggiore di Forza armata e per il
Segretario generale della difesa.