Art. 7.
  1.  Sono  unificate  presso  lo  stato  maggiore  della  Difesa  le
attribuzioni  e  le attivita' generali concernenti la pianificazione,
la  predisposizione  e  l'impiego  delle  Forze  armate,  nonche'  le
attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata
suscettibili di accorpamento interforze.
  2.  Rientra  nelle  competenze degli stati maggiori di Forza armata
l'esercizio delle attribuzioni e delle attivita' relative all'impiego
e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica
ed  alle  predisposizioni  di  approntamento e mobilitazione di Forza
armata.