Art. 2. 
Ipotesi di annullamento d'ufficio o di  rinuncia  all'imposizione  in
                      caso di autoaccertamento 
  1. L'Amministrazione finanziaria puo'  procedere,  in  tutto  o  in
parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione  in  caso  di
autoaccertamento, senza necessita' di  istanza  di  parte,  anche  in
pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', nei casi in cui
sussista  illegittimita'  dell'atto  o  dell'imposizione,  quali  tra
l'altro: 
    a) errore di persona; 
    b) evidente errore logico o di calcolo; 
    c) errore sul presupposto dell'imposta; 
    d) doppia imposizione; 
    e) mancata considerazione di pagamenti di  imposta,  regolarmente
eseguiti; 
    f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i
termini di decadenza; 
    g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni,  detrazioni
o regimi agevolativi, precedentemente negati; 
    h) errore materiale del  contribuente,  facilmente  riconoscibile
dall'Amministrazione. 
  2. Non si  procede  all'annullamento  d'ufficio,  o  alla  rinuncia
all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia
intervenuta    sentenza    passata    in     giudicato     favorevole
all'Amministrazione finanziaria.