Art. 4. Adempimenti degli uffici 1. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi lire un miliardo, l'annullamento e' sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l'ufficio dipende. 2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, e' data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonche' - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto. 3. Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonche le misure adottate per migliorare l'efficienza dell 'attivita' di accertamento di loro competenza.