Art. 4. 
                      Adempimenti degli uffici 
  1. Nel caso in cui l'importo dell'imposta,  sanzioni  ed  accessori
oggetto di annullamento o di  rinuncia  all'imposizione  in  caso  di
autoaccertamento  o  della  agevolazione  superi  lire  un  miliardo,
l'annullamento e' sottoposto al  preventivo  parere  della  direzione
regionale o compartimentale da cui l'ufficio dipende. 
  2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in  caso
di  autoaccertamento,  e'   data   comunicazione   al   contribuente,
all'organo  giurisdizionale  davanti  al  quale   sia   eventualmente
pendente il relativo contenzioso nonche' - in  caso  di  annullamento
disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto. 
  3. Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato  generale,
ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo  interno,  le
direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause  dei  vizi
degli  atti  rilevati  nonche  le  misure  adottate  per   migliorare
l'efficienza dell 'attivita' di accertamento di loro competenza.