Art. 5. 
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione  in  caso  di
                          autoaccertamento 
  1.  Le  eventuali  richieste  di   annullamento   o   di   rinuncia
all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti
sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di  invio
di richiesta ad ufficio incompetente, questo e tenuto a  trasmetterla
all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.