Art. 5. Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento 1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo e tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.