Art. 6. 
                  Rilevazione da parte degli uffici 
  1. La  Direzione  centrale  per  gli  affari  giuridici  e  per  il
contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate,  la  Direzione
centrale  per  gli  affari  generali,  il  personale  e   i   servizi
informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane  e  la  Direzione
centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione  del
Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni
regionali e compartimentali, avvalendosi del  servizio  automatizzato
di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 545, sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse
Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi  per
i quali piu' frequentemente  i  ricorsi  avverso  atti  degli  uffici
periferici e centrali  sono  accolti  o  respinti  dalle  commissioni
tributarie. 
  2.  Le  Direzioni  centrali  di  cui   al   comma   1   trasmettono
semestralmente alle direzioni regionali  e  compartimentali  elenchi,
distinti per singoli tributi, delle questioni che piu' frequentemente
tormano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto  con  la
giurisprudenza nazionale e comunitaria. 
 
          Nota all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 
          31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali 
           di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici 
              di collaborazione in attuazione della delega al Governo 
              contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 
              413): "1. E' istituito il servizio automatizzato per la 
            gestione delle attivita' degli uffici di segreteria delle 
           commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per 
               le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi 
                    comprese la formazione e la tenuta dei ruoli".