Art. 7. 
Criteri di economicita' per  l'inizio  o  l'abbandono  dell'attivita'
                             contenziosa 
  1. Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e  della
giurisprudenza  consolidata   nella   materia,   le   direzioni   dei
Dipartimenti impartiscono direttive per l'abbandono delle  liti  gia'
iniziate,  sulla  base  del   criterio   delle   probabilita'   della
soccombenza  e  della   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
finanziaria  al  rimborso  delle  spese  di  giudizio.   Ad   analoga
valutazione  e  subordinata  l'adozione   di   iniziative   in   sede
contenziosa. 
  2. Ai fini di cui al comma precedente e'  presa  in  considerazione
anche l'esiguita' delle  pretese  tributarie  in  rapporto  ai  costi
amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.