Art. 7. Criteri di economicita' per l'inizio o l'abbandono dell'attivita' contenziosa 1. Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l'abbandono delle liti gia' iniziate, sulla base del criterio delle probabilita' della soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa. 2. Ai fini di cui al comma precedente e' presa in considerazione anche l'esiguita' delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.