Art. 8. Criteri di economicita' per l'inizio o l'abbandono dell'attivita' amministrativa 1. Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicita' sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 febbraio 1997 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 69