Art. 8. 
Criteri di economicita' per  l'inizio  o  l'abbandono  dell'attivita'
                           amministrativa 
  1. Con successivi  propri  decreti  sono  stabiliti  i  criteri  di
economicita'  sulla  base  dei  quali  si  inizia  o   si   abbandona
l'attivita'  dell'Amministrazione,  in  relazione  a   predeterminate
categorie generali ed astratte. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 11 febbraio 1997 
                                                   Il Ministro: VISCO 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997 
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 69