IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge  comunitaria  per  il
1994, ed in particolare l'articolo  48,  comma  1,  lettera  b),  che
delega il Governo all'attuazione della direttiva  93/68/CEE,  per  la
parte  in  cui  modifica  la  direttiva  87/404/CEE  in  materia   di
recipienti semplici a pressione; 
   Visto il  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  311,  di
attuazione delle direttive 87/404/CEE  e  90/388/CEE  in  materia  di
recipienti semplici a pressione; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 21 febbraio 1997; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                           (Marcatura CE) 
1. Nel testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e nei
relativi allegati l'espressione  "marchio  CE"  e'  sostituita  dalla
seguente: "marcatura CE". 
 
          AVVERTENZA:
                    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985  n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                    Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi
          di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
                    -  L'art.  76 della Costituzione regola la delega
          al Governo  dell'esercizio  della  funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
                    -  L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                    -   La   legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  reca
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria per il 1994. L'art. 48 delega il  Governo
          al  recepimento  della direttiva 93/68/CEE. In particolare,
          il comma 1, lettera b) recita:
                    "b)   apportare   le   necessarie   modifiche  ed
          integrazioni al decreto legislativo 27 settembre  1991,  n.
          311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE
          in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
          membri relativamente ai recipienti semplici a pressione."
                    -   La   direttiva  93/68/CEE  e'  pubblicata  in
          G.U.C.E. n. L.  220 del 30 agosto 1993.
                    -  La  direttiva  87/404/CEE  e'  pubblicata   in
          G.U.C.E. n. L.  220 dell'8 agosto 1987.
                    -  Il  decreto  legislativo 27 settembre 1991, n.
          311,  reca  attuazione   delle   direttive   87/404/CEE   e
          90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a
          norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.
                    -   La  direttiva  90/488/CEE  e'  pubblicata  in
          G.U.C.E. n. L.  270 del 2 ottobre 1990.
          Nota all'art. 1:
                    - Per il d.lgs 27 settembre 1991 n. 311 vedi note
          alle premesse.