Art. 11 
                    (Modifica dell'allegato III) 
1. Il punto 6 dell'allegato III del decreto legislativo 27  settembre
1991, n. 311, e' modificato come segue: "6. L'organismo di  controllo
deve sottoscrivere un  contratto  di  assicurazione  "responsabilita'
civile", a meno che detta  responsabilita'  civile  non  sia  coperta
dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non  e'
richiesta per gli organismi pubblici.". 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
   Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997 
                                  SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                     BERSANI Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DINI, Ministro degli affari esteri 
                                          FLICK, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
          Nota all'art. 11:
                    -  Per  il  d.lgs  n. 311 dei 1991 vedi note alle
          premesse.  L'allevato III indica i criteri minimi sui quali
          gli  Stati  membri  devono  fondarsi  per   designare   gli
          organismi di controllo. Il punto 6, prevedeva:
                    "6.  L'organismo  di controllo deve sottoscrivere
          un contratto di assicurazione "responsabilita'  civile",  a
          meno che detta responsabilita' civile non sia coperta dallo
          Stato  a norma del diritto nazionale, o che i controlli non
          siano effettuati direttamente dallo Stato membro".