Art. 2 
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre  1991,
                               n. 311) 
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e'
modificato ed integrato come segue: 
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La marcatura CE di 
      conformita'  e'  costituita  dalle  iniziali  "CE"  secondo  il
      simbolo grafico indicato nell'allegato II . La marcatura CE  e'
      seguita   dal   numero   distintivo   dell'organismo   di   cui
      all'articolo 7."; 
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. E' vietato 
      apporre sui recipienti marcature che possono indurre in  errore
      i terzi circa  il  significato  ed  il  simbolo  grafico  della
      marcatura CE. Puo' essere  apposta  ogni  altra  marcatura  sui
      recipienti o sulla targhetta  segnaletica  purche'  questa  non
      limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 
   3-ter. La documentazione relativa ai  metodi  di  attestazione  di
   conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze  dei  recipienti
   prodotti o commercializzati in Italia  devono  essere  redatte  in
   lingua italiana o anche in lingua italiana.". 
 
          Nota all'art. 2:
                    - Per il d.lgs n. 311 del  1991  vedi  note  alle
          premesse.  L'art. 4, come modificato dal presente articolo,
          recita:
                    "Art.  4  (Marchio  CE). - 1. I recipienti di cui
          all'art. 3, comma 1, possono essere  commercializzati  solo
          se  muniti  del marchio CE, apposto con le modalita' di cui
          agli articoli 10 e 12.
                    2. La marcatura CE di conformita'  e'  costituita
          dalle  iniziali  "CE"  secondo  il simbolo grafico indicato
          nell'allegato II.  La marcatura CE e'  seguita  dal  numero
          distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7.
                    3.  Il marchio CE, nonche' le iscrizioni previste
          dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in  modo
          visibile  sul  recipiente  o  su  una  targhetta su di esso
          fissata in modo inamovibile.
                    "3-bis.  E'  vietato   apporre   sui   recipienti
          marcature  che  possono  indurre in errore i terzi circa il
          significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.  Puo'
          essere  apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla
          targhetta  segnaletica  purche'  questa   non   limiti   la
          visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
                    "3-ter.  La  documentazione relativa ai metodi di
          attestazione di conformita'  nonche'  le  istruzioni  e  le
          avvertenze  dei  recipienti  prodotti o commercializzati in
          Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche  in
          lingua italiana".