Art. 4 
               (Notifiche degli organismi autorizzati) 
1. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 
1991,  n.  311,  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.   Il   Ministero
   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tramite  il
   Ministero degli affari esteri, notifica alla  Commissione  e  agli
   altri Stati membri gli organismi designati,  i  compiti  specifici
   per i quali tali organismi sono stati  designati  e  i  numeri  di
   identificazione che sono stati loro attribuiti dalla  Commissione,
   nonche' le modifiche od eventuali revoche della designazione." . 
 
          Nota all'art. 4:
                    - Per il d.lgs. n. 311 del 1991  vedi  note  alle
          premesse.   L'art. 7 come modificato dal presente articolo,
          recita:
                    "Art. 7 (Organismi autorizzati).  1.  L'organismo
          che chiede di essere autorizzato a svolgere le procedure di
          cui  all'art.  8 ne fa istanza al Ministero dell'industria,
          del commercio  e  dell'artigianato  -  Ispettorato  tecnico
          dell'industria,  che  provvede alla relativa istruttoria ed
          alla verifica del possesso  dei  requisiti  minimi  di  cui
          all'allegato III. Il contenuto della domanda e' fissato con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   da   emanarsi   entro   trenta   giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto.
                    2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  nonche'  di concerto con il Ministro dell'interno
          quando trattasi di recipienti che interessano  problemi  di
          sicurezza  dall'incendio. Il decreto deve essere pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale.
                    3.  Le  amministrazioni  che   hanno   rilasciato
          l'autorizzazione  vigilano  sull'attivita'  degli organismi
          autorizzati e possono procedere a verifiche e ispezioni nei
          confronti dell'organismo di cui al  comma  I,  al  fine  di
          accertare  la permanenza dei requisiti minimi e il regolare
          svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.
                    4. Se un organismo autorizzato non soddisfa  piu'
          i    requisiti    minimi    di    cui   all'allegato   III,
          l'autorizzazione e' revocata.
                    5. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri,
          notifica  alla  commissione  e  agli altri Stati membri gli
          organismi designati, i compiti specifici per i  quali  tali
          organismi    sono   stati   designati   e   i   numeri   di
          identificazione  che  sono  stati  loro  attribuiti   dalla
          Commissione,  nonche'  le  modifiche  od  eventuali revoche
          della designazione.
                    6. Le spese delle procedure previste dal presente
          decreto sono a totale carico  del  fabbricante  o  del  suo
          mandatario.
                    7. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale
          danno recato al fabbricante o a terzi.
                    8.  Le  revoche degli attestati di certificazione
          CE da parte degli  organismi  dovranno  essere  motivate  e
          comunicate  immediatamente  agli interessati e ai Ministeri
          di  cui  al  comma  2.  Il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, per il tramite del Ministero
          degli affari esteri, ne informera' gli altri Stati membri e
          la Commissione CEE".