Art. 6 
         (Dichiarazione di conformita' CE e sorveglianza CE) 
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991,  n.  311,
e' modificato e integrato come segue: 
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il fabbricante che 
      soddisfa gli obblighi  derivanti  dall'articolo  11  appone  la
      marcatura   CE   sui   recipienti   che   dichiara    conformi,
      alternativamente: 
      a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui
      all'allegato  II,   punto   3,   valutata   idonea   ai   sensi
      dell'articolo 10, comma 2, lettera c); 
      b) ad un modello approvato."; 
   b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Il 
      fabbricante  dei  recipienti  predispone   le   istruzioni   in
      conformita' al punto 2 dell'allegato II.  Esso  e'  soggetto  a
      sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a  200
      bar * 1. 
4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono  al  Ministero
      dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato    le
      approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' l'indicazione
      delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione
      da  parte  degli  organismi,  l'interessato   puo'   rivolgersi
      all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni,  pro-
      cede  al  riesame,  comunicandone  l'esito  alle   parti,   con
      conseguente addebito delle spese.". 
 
          Note all'art. 6:
                    - Per il d.lgs. n. 311 del 1991  vedi  note  alle
          premesse. L'art. 12, come modificato dal presunte articolo,
          recita:
                    "Art.  12  (Dichiarazione  di  conformita'  CE  e
          sorveglianza CE). - 1.  Il  fabbricante  che  soddisfa  gli
          obblighi  derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE
          sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:
                    a)  alla  documentazione  tecnica  relativa  alla
          costruzione  di  cui  all'allegato  II,  punto  3, valutata
          idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);
                    b) ad un modello approvato.
                    2. La sorveglianza CE e effettuata dall'organismo
          autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione
          CE, oppure dall'organismo autorizzato  al  quale  e'  stata
          inviata    la   documentazione   tecnica   di   costruzione
          conformemente all'art. 8, comma 1, lettera a).
                    3.  Il  fabbricante  di  recipienti  soggetti   a
          sorveglianza  CE  deve  consentire  l'accesso  ai luoghi di
          produzione  e  deposito  al   personale   degli   organismi
          incaricati   della  sorveglianza  CE  per  il  prelievo  di
          campioni ai fini del controllo  e  deve  fornire  tutte  le
          indicazioni  necessarie,  tra cui la documentazione tecnica
          di costruzione, il fascicolo di controllo,  l'attestato  di
          certificazione  CE  o  di  idoneita' ed una relazione sugli
          esami e prove eseguiti.
                    4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il
          fabbricante  di  recipienti  soggetti  a  sorveglianza   CE
          verifichi   effettivamente,  durante  la  fabbricazione,  i
          recipienti fabbricati in serie conformemente  alla  lettera
          c), comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un
          prelievo  sui  luoghi  di fabbricazione o di deposito di un
          recipiente del lotto ai fini del  controllo.  Di  tutte  le
          operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo
          verbale  trasmettendone,  entro  trenta  giorni,  copia  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          e,  su  loro  richiesta,  agli altri organismi autorizzati,
          agli altri Stati membri e alla Commissione CEE.
                    4-bis. Il fabbricante dei  recipienti  predispone
          le  istruzioni  in conformita' al punto 2 dell'allegato II.
          Esso e' soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto  PS*
          V sia superiore a 200 bar * 1.
                    4-ter.   Gli  organismi  di  cui  all'articolo  7
          trasmettono al Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  le  approvazioni  rilasciate  e  le  loro
          revoche nonche' l'indicazione delle  domande  respinte.  In
          caso   di  diniego  della  certificazione  da  parte  degli
          organismi,       l'interessato       puo'        rivolgersi
          all'amministrazione  vigilante  che, entro sessanta giorni,
          procede al riesame comunicandone l'esito  alle  parti,  con
          conseguente addebito del spese".