Art. 8 
                        (Ritiro dal mercato) 
1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 settembre  1991,
n. 311, e' iscritto il seguente: 
"Art. 14-ter (ritiro dal mercato) 1. Fatte salve le sanzioni  di  cui
all'articolo  15,  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del  suo
rappresentante  stabilito  nella   Comunita'   o   del   responsabile
dell'immissione del prodotto sul mercato, il  ritiro  temporaneo  dal
mercato dei recipienti privi della marcatura di conformita' CE. 
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato
che i recipienti, benche' muniti di marcatura CE, non  rispettano  le
prescrizioni   previste   dal   presente   decreto,   il    Ministero
dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   ordina   al
fabbricante o al suo  rappresentante  stabilito  nella  Comunita'  di
conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformita' del  prodotto
non e sanabile o persiste oltre il termine  assegnato,  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la
commercializzazione o ne dispone il ritiro  a  cura  e  a  spese  del
fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o  del
responsabile dell'immissione del prodotto  sul  mercato  comunitario,
informando la Commissione europea e gli altri Stati membri. 
3. Nel caso  di  gravi  e  comprovati  rischi  per  la  salute  o  la
sicurezza,  nonche'  qualora  vi  siano  fondati  sospetti   di   non
conformita' del prodotto e il fabbricante  o  il  suo  rappresentante
stabilito nella  Comunita'  o  il  responsabile  dell'immissione  del
prodotto sul mercato non consentano la  tempestiva  acquisizione  dei
campioni e della  documentazione  per  le  necessarie  verifiche,  il
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  dispone,
con provvedimento motivato, il  divieto  di  commercializzazione  del
prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento  della
conformita' del prodotto stesso . 
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono debitamente motivati
e notificati al fabbricante o al suo rappresentante  stabilito  nella
Comunita' o al responsabile dell'immissione del prodotto sul  mercato
e pubblicati nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana,
indicando le modalita' ed il termine entro cui si puo' ricorrere.