Art. 10
(Monitoraggio)
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e
private e gli operatori sanitari pubblici e privati sulla base di
quanto rilevato nell'esercizio delle proprie attivita', sono tenuti a
comunicare immediatamente al Ministero della sanita', direttamente o
tramite la struttura sanitaria di appartenenza, qualsiasi alterazione
delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o
inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso da cui potrebbe derivare il
decesso o il peggioramento delle condizioni di salute di un paziente
o di un operatore. Il Ministero della sanita' ne informa il
fabbricante.
2. Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a conoscenza di
qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un
dispositivo immesso in commercio nel territorio italiano e dal cui
uso potrebbe derivare il decesso o il peggioramento delle condizioni
di salute di un paziente o di un operatore, ovvero viene a conoscenza
di qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che potrebbe
essere causa di un non corretto impiego del dispositivo, ha l'obbligo
di darne immediata comunicazione al Ministero della sanita'.
3. Il fabbricante o il suo mandatario deve comunicare al Ministero
della sanita', il ritiro dal commercio di un determinato dispositivo
a causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico.
4. Il Ministero della sanita' dopo aver valutato, se possibile in
contraddittorio con il fabbricante, i dati acquisiti in base al
presente articolo, informa la Commissione delle Comunita' europee e
gli altri Stati membri sugli incidenti e sui provvedimenti adottati.