Art. 11
                   (Valutazione della conformita')

  1.  Per  i  dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione
dei  dispositivi  su  misura  e dei dispositivi destinati ad indagini
cliniche,   il  fabbricante  deve,  ai  fini  dell'apposizione  della
marcatura CE:
    a)  seguire  la  procedura per la dichiarazione di conformita' CE
(sistema  completo  di assicurazione di qualita') di cui all'allegato
II, oppure
    b)  seguire  la  procedura  relativa  alla  certificazione  CE di
conformita' del tipo di cui all'allegato III, unitamente:
      1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato
IV, oppure
      2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
(garanzia di qualita' della produzione) di cui all'allegato V.
  2.  Per  i  dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad esclusione
dei  dispositivi  su  misura  e dei dispositivi destinati ad indagini
cliniche,   il  fabbricante  deve,  ai  fini  dell'apposizione  della
marcatura   CE,   seguire   la  procedura  per  la  dichiarazione  di
conformita' CE di cui all'allegato VII unitamente:
    a)  alla  procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato
IV, oppure
    b)  alla  procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
(garanzia di qualita' della produzione) di cui all'allegato V, oppure
    c)  alla  procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
(garanzia di qualita' del prodotto) di cui all'allegato VI.
  3.   In  sostituzione  delle  procedure,  di  cui  al  comma  2  il
fabbricante  puo'  seguire  la procedura prevista al comma 4, lettera
a).
  4.  Per  i  dispositivi  appartenenti  alla classe IIb, diversi dai
dispositivi  su  misura  e  dai  dispositivi  destinati  ad  indagini
cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della
marcatura CE:
    a)  la  procedura  relativa  alla dichiarazione di conformita' CE
(sistema completo di garanzia di qualita') di cui all'allegato II; in
tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure
    b)   la   procedura   relativa  alla  certificazione  CE  di  cui
all'allegato III unitamente:
      1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato
IV, oppure
      2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
(garanzia di qualita' della produzione) di cui all'allegato V, oppure
      3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
(garanzia di qualita' del prodotto) di cui all'allegato VI.
  5.  Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei
dispositivi  su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante  ai  fini dell'apposizione della marcatura CE, si attiene
alla   procedura   prevista   all'allegato   VII   e   redige,  prima
dell'immissione  in  commercio,  la  dichiarazione  di conformita' CE
richiesta, inviandone copia al Ministero della sanita'.
  6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi
"su  misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi
al  Ministero della sanita'. Detto elenco deve essere aggiornato ogni
sei mesi a partire dalla data di prima notifica.
  7.  Il  fabbricante  di  dispositivi  su misura o il rappresentante
autorizzato  deve essere iscritto presso il Ministero della sanita' e
deve presentare, oltre all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed
il recapito della societa' al fine di rendere possibile la formazione
di  una  banca  dati dei produttori legittimamente operanti in Italia
per  gli  adempimenti di cui al presente decreto senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.
  8.   Nel   procedimento   di   valutazione  della  conformita'  del
dispositivo,  il fabbricante e l'organismo designato tengono conto di
tutti  i  risultati  disponibili delle operazioni di valutazione e di
verifica  eventualmente  svolte, secondo il presente decreto anche in
una fase intermedia della fabbricazione.
  9.  Il  fabbricante  puo'  incaricare il mandatario stabilito nella
Comunita'  di  avviare i procedimenti previsti agli allegati III, IV,
VII e VIII.
  10.  Se il procedimento di valutazione della conformita' presuppone
l'intervento  di  un  organismo  designato,  il  fabbricante o il suo
mandatario  stabilito nella Comunita' puo' rivolgersi ad un organismo
di  sua  scelta nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo
stesso e' stato designato.
  11.  L'organismo  designato puo' esigere, giustificando debitamente
la  richiesta,  le  informazioni  o  i  dati necessari a mantenere il
certificato  di conformita' ai fini della procedura scelta. Copia dei
certificati  CE di conformita' emessi dagli organismi designati, deve
essere  inviata  ai  Ministeri  della  sanita'  e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.
  12.  La  decisione  dell'organismo  designato  presa  in  base agli
allegati  II  e III ha validita' massima di cinque anni e puo' essere
prorogata  per  periodi  successivi  di  cinque  anni,  su  richiesta
presentata  entro  il  termine convenuto nel contratto firmato fra le
due parti.
  13.  La documentazione e la corrispondenza relativa ai procedimenti
previsti  dai  commi  da  1  a  6  e' redatta in lingua italiana o in
un'altra lingua comunitaria accettata dall'organismo designato.
  14.  Il  Ministero  della  sanita'  puo'  autorizzare, su richiesta
motivata,  l'immissione  in  commercio  e  la  messa in servizio, nel
territorio nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure
di  cui  ai  commi da 1 a 6 non sono state espletate o completate, il
cui  impiego  e'  nell'interesse  della  protezione  della salute. La
domanda   di   autorizzazione   deve  contenere  la  descrizione  del
dispositivo, dell'azione principale cui e' destinato e dei motivi per
i  quali  la  domanda e' stata presentata. Il Ministero della sanita'
comunica,   entro   trenta   giorni,   il   provvedimento  in  merito
all'autorizzazione.