Art. 12
(Procedura particolare per sistemi e kit completi per campo
operatorio)
1. In deroga all'articolo 11, il presente articolo si applica ai
sistemi e kit completi per campo operatorio.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla dispositivi
recanti la marcatura CE, secondo la loro destinazione ed entro i
limiti di utilizzazione previsti dal fabbricante per immetterli in
commercio come sistema o kit completo per campo operatorio, deve
inviare al Ministero della sanita' una dichiarazione con la quale
attesta che:
a) ha verificato la compatibilita' reciproca dei dispositivi
secondo le istruzioni dei fabbricanti e ha realizzato l'operazione
secondo le loro istruzioni;
b) ha imballato il sistema o il kit completo per campo operatorio
ed ha fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti
le istruzioni dei fabbricanti;
c) l'intera attivita' e' soggetta a metodi adeguati di verifica e
di controllo interni.
3. Se le condizioni di cui al comma 2 non sono soddisfatte, come
nei casi in cui il sistema o il kit completo per campo operatorio
contenga dispositivi che non recano la marcatura CE o in cui la
combinazione di dispositivi scelta non sia compatibile in relazione
all'uso cui erano originariamente destinati, il sistema o il kit
completo per campo operatorio e' considerato un dispositivo a se'
stante e in quanto tale e' soggetto alla specifica procedura di cui
all'articolo 11.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini
dell'immissione in commercio, sterilizzi sistemi o kit completi per
campo operatorio di cui al comma 2 o altri dispositivi medici recanti
la marcatura CE per i quali i fabbricanti prevedono la
sterilizzazione prima dell'uso, segue, a sua scelta, una delle
procedure di cui agli allegati IV, V o VI. L'applicazione di tali
allegati, e l'intervento dell'organismo designato si limitano agli
aspetti che riguardano il procedimento di sterilizzazione. La persona
dichiara che la sterilizzazione e' stata eseguita sulla base delle
indicazioni del fabbricante.
5. I prodotti di cui ai comma 2 e 4 non devono recare una nuova
marcatura CE. Devono essere corredati di tutte le informazioni di cui
all'allegato I, punto 13, comprendenti le indicazioni fornite dai
fabbricanti dei dispositivi composti. La dichiarazione prevista nel
comma 4 e' tenuta a disposizione per cinque anni del Ministero della
sanita'.