Art. 13
    (Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in
                             commercio)

  1.  Il  fabbricante  che  immette  in  commercio dispositivi a nome
proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e
qualsiasi  altra persona fisica o giuridica che esercita le attivita'
di  cui  all'articolo  12,  comunica  al  Ministero  della sanita' il
proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione.
  2.  Se  non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette
in  commercio  a  nome  proprio  dispositivi  di  cui al comma 1 deve
designare   una   o  piu'  persone  responsabili  dell'immissione  in
commercio  stabilite  nella comunita'. Tali persone devono comunicare
al  Ministero  della sanita' il proprio indirizzo e la categoria alla
quale appartengono i dispositivi in questione.
  3. A richiesta, il Ministero della sanita' informa gli Stati membri
e la Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 2.