Art. 13 (Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio) 1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attivita' di cui all'articolo 12, comunica al Ministero della sanita' il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione. 2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette in commercio a nome proprio dispositivi di cui al comma 1 deve designare una o piu' persone responsabili dell'immissione in commercio stabilite nella comunita'. Tali persone devono comunicare al Ministero della sanita' il proprio indirizzo e la categoria alla quale appartengono i dispositivi in questione. 3. A richiesta, il Ministero della sanita' informa gli Stati membri e la Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 2.