Art. 13
(Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in
commercio)
1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome
proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attivita'
di cui all'articolo 12, comunica al Ministero della sanita' il
proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione.
2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette
in commercio a nome proprio dispositivi di cui al comma 1 deve
designare una o piu' persone responsabili dell'immissione in
commercio stabilite nella comunita'. Tali persone devono comunicare
al Ministero della sanita' il proprio indirizzo e la categoria alla
quale appartengono i dispositivi in questione.
3. A richiesta, il Ministero della sanita' informa gli Stati membri
e la Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 2.