Art. 14
                         (Indagini cliniche)

  1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante
o il mandatario stabilito nella Comunita' segue la procedura prevista
all'allegato  VIII  e  informa  preventivamente  il  Ministero  della
Sanita'  prima dell'inizio delle indagini per le quali il dispositivo
e' progettato.
  2.  La  notifica  al  Ministero  della  sanita'  degli  elementi di
valutazione   di  cui  all'allegato  VIII  deve  essere  inviata  per
raccomandata   e  redatta  in  lingua  italiana.  Per  i  dispositivi
appartenenti  alla  classe  III  per i dispositivi impiantabili e per
quelli invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e IIb il
fabbricante puo' iniziare le indagini cliniche al termine di sessanta
giorni  dalla  data  della  notifica  a  meno  che il Ministero della
sanita'  non  gli abbia comunicato, entro tale termine, una decisione
in  senso contrario, motivata da considerazioni di ordine sanitario o
pubblico.
  3.  Le  indagini cliniche possono iniziare prima della scadenza dei
sessanta  giorni,  se  il  comitato etico interpellato ha espresso un
parere favorevole sul programma di tali indagini.
  4.  Le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture delle
Unita'  Sanitarie Locali e nelle aziende e presidi ospedalieri di cui
all'articolo  4  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni.  Lo  svolgimento  di  indagini cliniche in
altri  istituti  pubblici  ed  in  istituzioni sanitarie private deve
essere  preventivamente  autorizzato  dal Ministero della sanita'. Le
spese  derivanti  dall'applicazione  del presente comma sono a carico
del fabbricante.
  5.  Le  indagini  cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni
dell'allegato X.
  6.  Il  fabbricante  o  il suo mandatario stabilito nella Comunita'
deve  tenere  a disposizione del Ministero della sanita' la relazione
prevista all'allegato X, punto 2.3.7.
  7.  Le  disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di
indagini   cliniche   svolte   con   dispositivi  recanti,  ai  sensi
dell'articolo  11,  la  marcatura  CE,  a  meno  che  dette  indagini
riguardino una destinazione dei dispositivi diversa rispetto a quella
prevista dal procedimento di valutazione della conformita'. Rimangono
applicabili le disposizioni dell'allegato X.
 
          Nota all'art. 14:
          - Il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  reca
          riordino  della  disciplina  in  materia sanitaria, e norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. L'art.
          4, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
          n. 517, cosi' recita:
          "Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri) - 1. Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del presente decreto, trasmettono al Ministro della
          sanita' le proprie indicazioni, ai fini  della  conseguente
          individuazione  degli  ospedali  di  rilievo nazionale e di
          alta specializzazione da costituire in azienda  ospedaliera
          avuto riguardo a quanto previsto al comma 2.  Entro novanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto il
          Ministro  della  sanita',  attenendosi   alle   indicazioni
          pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in
          mancanza,  sulla  base  di  proprie valutazioni, formula le
          proprie  proposte  al  Consiglio  dei  Ministri,  il  quale
          individua   gli   ospedali   da   costituire   in   azienda
          ospedaliera.  Entro  sessanta  giorni  dalla   data   della
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  le  regioni
          costituiscono  in  azienda   con   personalita'   giuridica
          pubblica  e  con  autonomia  organizzativa, amministrativa,
          patrimoniale, contabile, gestionale e  tecnica  i  predetti
          ospedali.   Con   le  stesse  procedure  si  provvede  alla
          costituzione in aziende di ulteriori ospedali  in  possesso
          dei  requisiti  richiesti,  dopo  la  prima  attuazione del
          presente decreto.    Gli  ospedali  costituiti  in  azienda
          ospedaliera  hanno  gli stessi organi previsti per l'unita'
          sanitaria locale, nonche' il direttore  amministrativo,  il
          direttore  sanitario  e  il  consiglio  dei sanitari con le
          stesse attribuzioni indicate nell'art. 3.
          Nel consiglio dei sanitari e'  garantita  la  presenza  dei
          responsabili  di  dipartimento.  La  gestione delle aziende
          ospedaliere  e'  informata  al   principio   dell'autonomia
          economico-finanziaria  e  dei  preventivi  e consuntivi per
          centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
          2. Possono essere  individuati  come  ospedali  di  rilievo
          nazionale  e di alta specializzazione quelli che dispongono
          di tutte le seguenti caratteristiche:
          a) presenza di almeno tre  strutture  di  alta  specialita'
          secondo  le specificazioni fornite nel decreto del Ministro
          della  sanita'  del  29  gennaio  1992,  emanato  ai  sensi
          dell'articolo  5  della  legge  23 ottobre 1985, n. 595. Il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  sentito  il  Consiglio  superiore di sanita' e la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome,  provvede,  sulla  base
          dell'evoluzione scientifica e  tecnologica,  ad  aggiornare
          periodicamente l'elenco delle attivita' di alta specialita'
          e  dei  requisiti necessari per l'esercizio delle attivita'
          medesime;
          b) organizzazione funzionalmente accorpata ed  unitaria  di
          tipo  dipartimentale  di tutti i servizi che compongono una
          struttura di alta specialita'.
          3.  Sono  ospedali  a   rilievo   nazionale   e   di   alta
          specializzazione  i  policlinici  universitari,  che devono
          essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
          4.  Le  regioni  possono  altresi'  costituire in azienda i
          presidi  ospedalieri  in  cui  insiste  la  prevalenza  del
          percorso  formativo  del triennio clinico delle facolta' di
          medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano  in
          strutture   di   pertinenza  dell'universita'  nonche'  gli
          ospedali destinati a centro di riferimento della  rete  dei
          servizi  di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza
          come individuato ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.    76  del  31  marzo  1992  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, e che siano, di
          norma, dotati anche di elisoccorso.
          5. I policlinici universitari sono aziende dell'universita'
          dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale
          e contabile.  Lo  statuto  dell'universita'  determina,  su
          proposta   della   facolta'   di   medicina,  le  modalita'
          organizzative e quelle gestionali, nel  rispetto  dei  fini
          istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto
          fissati   per   l'azienda   ospedaliera.  La  gestione  dei
          policlinici  universitari   e'   informata   al   principio
          dell'autonomia  economico-finanziaria  e  dei  preventivi e
          consuntivi per centri di costo,  basati  sulle  prestazioni
          effettuate.
          6.  I  presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
          corso formativo del  triennio  clinico  della  facolta'  di
          medicina,  costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del
          modello gestionale secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto  per  le aziende ospedaliere; il direttore generale
          e' nominato d'intesa con il  rettore  dell'universita'.  La
          gestione   dell'azienda   deve   essere   informata   anche
          all'esigenza di garantire le funzioni  istituzionali  delle
          strutture  universitarie  che  vi  operano. L'universita' e
          l'azienda stabiliscono i casi per  i  quali  e'  necessaria
          l'acquisizione del parere della facolta' di medicina per le
          decisioni  che si riflettono sulle strutture universitarie.
          Nella composizione del consiglio dei sanitari  deve  essere
          assicurata  la  presenza  delle componenti universitarie in
          rapporto alla consistenza numerica delle stesse.
          7. Le regioni disciplinano entro  il  31  gennaio  1995  le
          modalita'  di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla
          base dei seguenti principi:
          a) prevedere l'attribuzione  da  parte  delle  regioni  per
          l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla
          copertura  parziale  delle spese necessarie per la gestione
          determinata  nella  misura  dell'80  per  cento  dei  costi
          complessivi  dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale
          disavanzo  di  gestione,  compresi  gli  oneri  passivi  in
          ragione di quest'ultimo sostenuti;
          b)  le  prestazioni,  sia  di degenza che ambulatoriali, da
          rendere a  fronte  del  finanziamento  erogato  secondo  le
          modalita'  di cui alla lettera a) devono formare oggetto di
          apposito piano annuale preventivo che, tenuto  conto  della
          tariffazione,  ne stabilisca quantita' presunte e tipologia
          in relazione  alle  necessita'  che  piu'  convenientemente
          possono   essere  soddisfatte  nella  sede  pubblica.  Tale
          preventivo forma oggetto di contrattazione  fra  regione  e
          unita'   sanitarie   locali,   da   una  parte,  e  azienda
          ospedaliera   e   presidi   ospedalieri    con    autonomia
          economico-finanziaria,    dall'altra.    La    verifica   a
          consuntivo, da  parte,  rispettivamente,  delle  regioni  e
          delle  unita' sanitarie locali dell'osservanza dello stesso
          preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti,
          forma  criterio  di   valutazione   per   la   misura   del
          finanziamento  delle  singole  aziende  ospedaliere  o  dei
          presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
          c)   prevedere   le  quote  di  partecipazione  alla  spesa
          eventualmente dovute da parte dei cittadini,  gli  introiti
          connessi  all'esercizio dell'attivita' libero-professionale
          dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi
          integrativi a pagamento;
          d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti
          dall'utilizzo del  patrimonio  dell'azienda,  ed  eventuali
          altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.
          7-bis.   La   remunerazione  a  tariffa  delle  prestazioni
          effettuate rappresenta la  base  di  calcolo  ai  fini  del
          conguaglio  in  positivo  o  in negativo dell'acconto nella
          misura dell'80 per cento di cui  al  comma  7.  Sulla  base
          delle   suddette   tariffe   sono  altresi'  effettuate  le
          compensazioni della mobilita' sanitaria, interregionale.
          7-ter. Il sistema di  finanziamento  di  cui  al  comma  7,
          valido  per  l'anno  1995,  dovra'  essere progressivamente
          superato nell'arco di un triennio, al termine del quale  si
          dovra'    accedere    esclusivamente   al   sistema   della
          remunerazione a  prestazione  degli  erogatori  pubblici  e
          privati.
          8.  Le  aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma
          5,  devono  chiudere  il  proprio  bilancio  in   pareggio.
          L'eventuale avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli
          investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente
          e  per  eventuali  forme  di incentivazione al personale da
          definire in  sede  di  contrattazione.  Il  verificarsi  di
          ingiustificati  disavanzi  di  gestione  o la perdita delle
          caratteristiche  strutturali  e  di  attivita'  prescritte,
          fatta   salva   l'autonomia   dell'universita',  comportano
          rispettivamente il commissariamento da parte della  regione
          e la revoca dell'autonomia aziendale.
          9.  Gli  ospedali  che  non  siano  costituiti  in  azienda
          ospedaliera conservano la  natura  di  presidi  dell'unita'
          sanitaria locale. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali
          sono   presenti   piu'   ospedali,  questi  possono  essere
          accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi  ospedalieri
          dell'unita'  sanitaria  locale  e'  previsto  un  dirigente
          medico in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 17,  come
          responsabile  delle  funzioni igienico-organizzative, ed un
          dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni  di
          coordinamento  amministrativo.  Il  dirigente  medico ed il
          dirigente amministrativo concorrono, secondo le  rispettive
          competenze,  al  conseguimento  degli obiettivi fissati dal
          direttore generale. A tutti i presidi di  cui  al  presente
          comma  e'  attribuita  autonomia  economico-finanziaria con
          contabilita' separata all'interno del bilancio  dell'unita'
          sanitaria  locale,  con  l'introduzione  delle disposizioni
          previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
          10. Fermo restando quanto previsto dall'art.  3,  comma  5,
          lettera  g)  in materia di personale in esubero, le regioni
          provvedono  alla  riorganizzazione  di  tutti   i   presidi
          ospedalieri  sulla  base delle disposizioni di cui all'art.
          4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 correlando
          gli  standard ivi previsti con gli indici di degenza media,
          l'intervallo di turn-over e la rotazione  degli  assistiti,
          ed   organizzando   gli  stessi  presidi  in  dipartimenti.
          All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di  cui
          al  presente  articolo  sono  riservati  spazi adeguati, da
          reperire entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  decreto-  legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
          per l'esercizio della libera  professione  intramuraria  ed
          una  quota  non  inferiore al 5% e non superiore al 10% dei
          posti-letto per la istituzione di  camere  a  pagamento.  I
          direttori  generali  delle  nuove unita' sanitarie locali e
          delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli
          amministratori   straordinari   pro-tempore,   nonche'   le
          autorita'  responsabili  delle  aziende  di cui al comma 5,
          sono direttamente  responsabili  dell'attuazione  di  dette
          disposizioni.  In  caso di inosservanza la regione adotta i
          conseguenti   provvedimenti   sostitutivi.   In   caso   di
          documentata   impossibilita'   di   assicurare   gli  spazi
          necessari alla libera professione all'interno delle proprie
          strutture,  gli  spazi   stessi   sono   reperiti,   previa
          autorizzazione   della  regione,  anche  mediante  appositi
          contratti tra le unita' sanitarie locali e case di  cura  o
          altre   strutture   sanitarie,  pubbliche  o  private.  Per
          l'attivita'  libero  professionale   presso   le   suddette
          strutture  sanitarie  i  medici sono tenuti ad utilizzare i
          modulari  delle  strutture  sanitarie  pubbliche   da   cui
          dipendono.  I contratti sono limitati al tempo strettamente
          necessario per l'approntamento degli spazi  per  la  libera
          professione   all'interno   delle   strutture  pubbliche  e
          comunque non possono avere durata superiore ad  un  anno  e
          non  possono  essere  rinnovati.  Il  ricovero  in camere a
          pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una
          retta giornaliera stabilita  in  relazione  al  livello  di
          qualita'  alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi di
          ricovero richiesto in regime libero-professionale,  di  una
          somma  forfettaria  comprensiva  di  tutti  gli  interventi
          medici  e  chirurgici,  delle  prestazioni  di  diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  strettamente  connesse  ai
          singoli interventi, differenziata in relazione al  tipo  di
          interventi  stessi.  In ciascuna regione, a decorrere dalla
          data   di   entrata   in   vigore   della   disciplina   di
          riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e
          comunque  entro  un  triennio  dall'entrata  in  vigore del
          decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  cessano  di
          avere  efficacia  le  disposizioni  di  cui  alla  legge 12
          febbraio 1968, n. 132, e al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27  marzo 1969, n. 128, nonche' le disposizioni
          del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1969,
          n. 129.
          11.  I  posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per
          la  istituzione  di  camere  a  pagamento  nonche'   quelli
          ascritti  agli  spazi  riservati all'esercizio della libera
          professione intramuraria,  non  concorrono  ai  fini  dello
          standard  dei  posti  letto  per  mille  abitanti  previsto
          dall'articolo  4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412.
          11-bis.  Al   fine   di   consentire   in   condizione   di
          compatibilita' e di coerenza con le esigenze e le finalita'
          assistenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende
          ospedaliere,        l'esercizio       delle       attivita'
          libero-professionali in  regime  ambulatoriale  all'interno
          delle  strutture  e  dei  servizi,  le  disposizioni di cui
          all'art.  35,  comma  2,  lettera  d),  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 - si
          applicano anche al restante personale della  dirigenza  del
          ruolo  sanitario  di  cui all'art. 15 del presente decreto.
          Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione  dei
          proventi derivanti dalle predette attivita' si applicano le
          vigenti disposizioni contrattuali.
          12.  Nulla  e'  innovato alla vigente disciplina per quanto
          concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano
          e  gli  istituti  ed  enti  che   esercitano   l'assistenza
          ospedaliera  di  cui  agli  articoli  40,  41 e 43, secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando
          che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti   presidi
          ospedalieri    al    Servizio    sanitario   nazionale   e'
          regolamentato  con  le  modalita'  previste  dal   presente
          articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          D.Lgs.    7    dicembre   1993,   n.   517,   i   requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla  dotazione
          organica  e  sull'organizzazione  dei predetti presidi sono
          adeguati, per la parte compatibile ai principi del presente
          decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della  legge
          30  dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del
          Ministro della sanita'".