Art. 15
(Organismi designati ad attestare la conformita')
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, nonche' i compiti
specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che
soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Con lo stesso decreto e' disciplinato il
procedimento di autorizzazione e fino alla sua entrata in vigore, i
requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati,
rispettivamente, negli allegati XI e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano istanza al Ministero della
sanita' che provvede d'intesa con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato alla relativa istruttoria ed alla
verifica dei requisiti. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero
della sanita', di concerto con il Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni; decorso tale
termine si intende rifiutata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata quando i requisiti di
cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate
gravi o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento
dei requisiti in attuazione di norme comunitarie, si provvede con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministero della sanita' e il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato vigilano sull'attivita' degli organismi
designati. Il Ministero della sanita' per il tramite del Ministero
degli affari esteri notifica alla Commissione europea e agli altri
Stati membri l'elenco degli organismi designati ad espletare le
procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.