Art. 15
          (Organismi designati ad attestare la conformita')

  1.   Possono  essere  autorizzati  ad  espletare  le  procedure  di
valutazione  di conformita' di cui all'articolo 11, nonche' i compiti
specifici  per  i  quali  sono  stati  autorizzati,  i  soggetti  che
soddisfano  i  requisiti  fissati  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.   Con   lo   stesso   decreto  e'  disciplinato  il
procedimento  di  autorizzazione e fino alla sua entrata in vigore, i
requisiti    e   le   prescrizioni   procedimentali   sono   fissati,
rispettivamente, negli allegati XI e XII.
  2.  I  soggetti  interessati  inoltrano  istanza al Ministero della
sanita'  che  provvede  d'intesa con il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  alla  relativa  istruttoria  ed  alla
verifica  dei  requisiti.  L'autorizzazione  rilasciata dal Ministero
della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministero  dell'industria del
commercio  e  dell'artigianato,  entro  novanta  giorni; decorso tale
termine si intende rifiutata.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere  rinnovata. L'autorizzazione e' revocata quando i requisiti di
cui  al  comma  1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate
gravi o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
  4.  All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento
dei  requisiti  in  attuazione  di norme comunitarie, si provvede con
decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
  5.  Il  Ministero  della sanita' e il Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato vigilano sull'attivita' degli organismi
designati.  Il  Ministero  della sanita' per il tramite del Ministero
degli  affari  esteri  notifica alla Commissione europea e agli altri
Stati  membri  l'elenco  degli  organismi  designati  ad espletare le
procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.