Art. 16
(Marcatura CE)
1. I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli
destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali
previsti all'articolo 3 devono recare al momento dell'immissione in
commercio una marcatura di conformita' CE.
2. La marcatura di conformita' CE, corrispondente al simbolo
riprodotto all'allegato XIII, deve essere apposta in maniera
visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o sul
loro involucro sterile o sulla confezione commerciale, sempreche'
cio' sia possibile ed opportuno, e sulle istruzioni per l'uso. La
marcatura CE deve essere corredata del numero di codice
dell'organismo designato responsabile dell'adozione delle procedure
previste agli allegati II, IV, VI.
3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi
in errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura di
conformita' CE. Sul dispositivo, sul confezionamento o sul foglio
illustrativo che accompagna il dispositivo puo' essere apposto
qualsiasi marchio, purche' la visibilita' e la leggibilita' della
marcatura di conformita' CE non siano in tal modo ridotte.