Art. 17
(Vigilanza e verifica della conformita')
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata
al Ministero della sanita' e al Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato, nell'ambito delle rispettive competenze
direttamente o per il tramite di organismi autorizzati nelle fasi di
commercializzazione e di impiego.
2. Al fine di verificare la conformita' dei dispositivi medici alle
prescrizioni del presente decreto, le Amministrazioni vigilanti di
cui al comma 1 hanno facolta' di disporre verifiche e controlli
mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli
utilizzatori. A tal fine e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le
Amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi
tecnici dello Stato o di laboratori conformi alla norme della serie
EN 45.000 autorizzati con decreto del Ministero della sanita', di
concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza, per
cinque anni, la documentazione prevista per la valutazione della
conformita'.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
23 il Ministero della sanita' quando accerta la non conformita' dei
dispositivi medici alle disposizioni dell'articolo 16 ordina al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunita' o al
responsabile dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure
idonee a far venire meno la situazione di infrazione fissando un
termine non superiore a trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il Ministero
della sanita' ordina l'immediato ritiro dal commercio dei dispositivi
medici, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero della sanita'
adotta le misure atte a garantire il ritiro dal commercio, a spese
del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita' o del
responsabile dell'immissione in commercio.