Art. 18
(Provvedimenti di diniego o di restrizione)
1. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione dell'immissione
in commercio, della messa in servizio di un dispositivo, o dello
svolgimento di indagini cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi
dal mercato deve essere motivato. Il provvedimento e' notificato
all'interessato con la indicazione del termine entro il quale puo'
essere proposto ricorso.
2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve essere
invitato a presentare le proprie controdeduzioni, a meno che tale
consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento.