Art. 2
                       (Campo di applicazione)

  1.  Qualsiasi  dispositivo  destinato  a somministrare una sostanza
considerata  un  medicinale  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto
legislativo  29  maggio  1991, n. 178, e successive modificazioni, e'
soggetto  al  presente  decreto,  fatte  salve  le disposizioni dello
stesso   decreto   legislativo   n.   178   del   1991  e  successive
modificazioni.  Se  tuttavia  un  dispositivo  di  questo  tipo viene
immesso  in  commercio  in  modo  che il dispositivo ed il medicinale
siano  integralmente  uniti  in  un solo prodotto destinato ad essere
utilizzato  esclusivamente  in  tale  associazione  e non puo' essere
altrimenti  utilizzato,  tale  prodotto  e'  disciplinato dal decreto
legislativo  29  maggio  1991,  n. 178, e successive modificazioni. I
requisiti  essenziali  di  cui all'allegato I del presente decreto si
applicano  per  quanto  attiene  alla  sicurezza  e all'efficacia del
dispositivo
  2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la
quale,  qualora  utilizzata separatamente, possa esser considerata un
medicinale ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni e possa avere un effetto sul corpo umano con
un'azione  accessoria a quella del dispositivo devono essere valutati
ed autorizzati in conformita' del presente decreto.
  3. Il presente decreto non si applica:
    a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
    b)  ai  dispositivi  impiantabili attivi disciplinati dal decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;
    c)  ai medicinali soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, e successive modificazioni;
    d)  ai  prodotti  cosmetici  disciplinati  dal decreto 11 ottobre
1986, n. 713, e successive modificazioni;
    e)  al  sangue  umano,  ai prodotti derivati dal sangue umano, al
plasma umano, alle cellule ematiche di origine umana o ai dispositivi
che, al momento dell'immissione in commercio contengono tali prodotti
derivati dal sangue, plasma o cellule;
    f)  a  organi,  tessuti  o cellule di origine umana ed a prodotti
comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana;
    g)  a  organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il
dispositivo  non  sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non
vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.
  4.  Il presente decreto non si applica ai dispositivi di protezione
individuale  disciplinati  dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
10, avuto riguardo della destinazione principale del dispositivo.
  5.  Il  presente  decreto non si applica nelle materie disciplinate
dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230.
 
          Note all'articolo 2:
          - Il decreto legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  reca
          recepimento   della  direttiva  della  Comunita'  economica
          europea in materia  di  specialita'  medicinali.  L'art.  1
          cosi' recita:
          "Art.  1.  (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          e'  da  intendersi  come   medicinale   ogni   sostanza   o
          composizione  presentata  come avente proprieta' curative o
          profilattiche delle malattie umane o animali, nonche'  ogni
          sostanza   o   composizione  da  somministrare  all'uomo  o
          all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi  medica  o
          di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche
          dell'uomo o dell'animale.
          2.  Per  sostanza  si  intende qualsiasi materia di origine
          umana o animale o  vegetale,  o  di  origine  chimica,  sia
          naturale che di trasformazione o di sintesi.
          3. Sono specialita' medicinali i medicinali precedentemente
          preparati  ed  immessi  in  commercio con una denominazione
          speciale ed in confezione particolare.
          4. Non sono considerati specialita' medicinali:
          a) i medicinali  preparati  nella  farmacia  ospedaliera  e
          destinati ad essere impiegati all'interno dell'ospedale;
          b)  i  medicinali destinati a malati determinati, preparati
          in farmacia in base a prescrizioni mediche;
          c)  i  medicinali  preparati  in  farmacia  in  base   alle
          indicazioni  della  Farmacopea  ufficiale  e  destinati  ad
          essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia".
          - Il decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.  507,  reca
          attuazione   della   direttiva  90/385/CEE  concernente  il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
          -  La  legge 11 ottobre 1986, n. 713, reca attuazione della
          direttiva   della   Comunita'   economica   europea   sulla
          produzione e la vendita dei cosmetici.
          -  Il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n. 10, reca
          attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e  96/58/CE
          relative ai dispositivi di protezione individuale.
          -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 230, reca
          attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467,  84/466,
          89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.