Art. 20
                     (Commercio dei dispositivi)

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, possono
essere,  anche  per  singole  tipologie di dispositivi, individuati i
soggetti  autorizzati  alla vendita nonche' stabilite le prescrizioni
che  devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la
distribuzione  dei  dispositivi  stessi siano conformi agli interessi
sanitari.