Art. 20
(Commercio dei dispositivi)
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono
essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i
soggetti autorizzati alla vendita nonche' stabilite le prescrizioni
che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la
distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi
sanitari.