Art. 21
                             Pubblicita'

  1. E' vietata la pubblicita' verso il pubblico dei dispositivi che,
secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanita',
possono  essere  venduti  soltanto  su  prescrizione  medica o essere
impiegati  eventualmente  con  l'assistenza  di  un medico o di altro
professionista sanitario.
  2.  La  pubblicita'  presso  il pubblico dei dispositivi diversi da
quelli  di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione del Ministero
della  sanita'.  Sulle  domande  di  autorizzazione esprime parere la
commissione   prevista   dall'articolo   6,   comma  3,  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine e' integrata da
un  rappresentante  del  Dipartimento  del  Ministero  della  sanita'
competente  in  materia  di dispositivi medici e da uno del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
          Nota all'art. 21:
          - Il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  541,  reca
          attuazione   della   direttiva   92/28/CEE  concernente  la
          pubblicita' dei medicinali per uso umano. L'art.  6,  comma
          3, cosi' recita:
          "3.  La commissione di cui al comma precedente nominata dal
          Ministro della  sanita'  e  rinnovata  ogni  tre  anni,  e'
          costituita da:
          a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
          b)  otto  membri  appartenenti al Ministero della sanita' e
          all'Istituto Superiore di Sanita';
          c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;
          d)  due  farmacisti,  uno   dei   quali   designato   dalla
          federazione degli Ordini dei farmacisti italiani".