Art. 21 Pubblicita' 1. E' vietata la pubblicita' verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanita', possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanita'. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine e' integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanita' competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 21: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, reca attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano. L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. La commissione di cui al comma precedente nominata dal Ministro della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e' costituita da: a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede; b) otto membri appartenenti al Ministero della sanita' e all'Istituto Superiore di Sanita'; c) quattro medici, di cui tre docenti universitari; d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla federazione degli Ordini dei farmacisti italiani".