Art. 21
Pubblicita'
1. E' vietata la pubblicita' verso il pubblico dei dispositivi che,
secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanita',
possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere
impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro
professionista sanitario.
2. La pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi diversi da
quelli di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione del Ministero
della sanita'. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la
commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine e' integrata da
un rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanita'
competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 21:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, reca
attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
pubblicita' dei medicinali per uso umano. L'art. 6, comma
3, cosi' recita:
"3. La commissione di cui al comma precedente nominata dal
Ministro della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e'
costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) otto membri appartenenti al Ministero della sanita' e
all'Istituto Superiore di Sanita';
c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla
federazione degli Ordini dei farmacisti italiani".