Art. 22 (Apparecchi elettrici usati in medicina) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici usati in medicina umana e veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi usati in medicina veterinaria. 2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria costituisca anche un dispositivo e soddisfi i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, l'apparecchio stesso e' considerato conforme, ai requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma 1.
Note all'art. 22: - La direttiva 84/539/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 300 del 19 novembre 1984. - Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 597, reca attuazione della direttiva 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.