Art. 22
(Apparecchi elettrici usati in medicina)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28
novembre 1987, n. 597, di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE,
relativa agli apparecchi elettrici usati in medicina umana e
veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi usati in
medicina veterinaria.
2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria
costituisca anche un dispositivo e soddisfi i requisiti essenziali
previsti dal presente decreto, l'apparecchio stesso e' considerato
conforme, ai requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma
1.
Note all'art. 22:
- La direttiva 84/539/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 300
del 19 novembre 1984.
- Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 597, reca
attuazione della direttiva 84/539/CEE, relativa agli
apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e
veterinaria.