Art. 22
              (Apparecchi elettrici usati in medicina)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
del  Ministro  per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie 28
novembre  1987,  n. 597, di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE,
relativa   agli  apparecchi  elettrici  usati  in  medicina  umana  e
veterinaria,  si  applica  limitatamente  agli  apparecchi  usati  in
medicina veterinaria.
  2.  Qualora  un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria
costituisca  anche  un  dispositivo e soddisfi i requisiti essenziali
previsti  dal  presente  decreto, l'apparecchio stesso e' considerato
conforme,  ai  requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma
1.
 
          Note all'art. 22:
          -  La  direttiva 84/539/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 300
          del 19 novembre 1984.
          - Il decreto ministeriale 28 novembre 1987,  n.  597,  reca
          attuazione   della   direttiva  84/539/CEE,  relativa  agli
          apparecchi  elettrici  utilizzati  in  medicina   umana   e
          veterinaria.