Art. 23
(Sanzioni)
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e
private, gli operatori sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o
loro mandatari che omettono di comunicare le informazioni di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei
mesi con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi medici senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2 o in difformita'
della stessa e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire un milione.
3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio dispositivi
medici privi della marcatura CE o dell'attestato di conformita' e'
punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire trenta
milioni a lire centottanta milioni. La stessa pena si applica a chi
appone la marcatura CE indebitamente o in maniera tale da violare il
divieto di cui all'articolo 16, comma 3.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1;
10, comma 3; 11, commi 6, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2 e 17,
comma 5 e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.