Art. 23
                             (Sanzioni)

  1.  I  legali  rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e
private,  gli  operatori sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o
loro  mandatari  che  omettono  di  comunicare le informazioni di cui
all'articolo  10,  commi  1  e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei
mesi con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.
  2.  Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi medici senza
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  21, comma 2 o in difformita'
della  stessa e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire un milione.
  3.  Chiunque  immette  in commercio o mette in servizio dispositivi
medici  privi  della  marcatura CE o dell'attestato di conformita' e'
punito,  salvo  che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da lire trenta
milioni  a  lire centottanta milioni. La stessa pena si applica a chi
appone  la marcatura CE indebitamente o in maniera tale da violare il
divieto di cui all'articolo 16, comma 3.
  4.  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1;
10,  comma 3; 11, commi 6, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2 e 17,
comma 5 e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.