Art. 24
                 (Disposizioni transitorie e finali)

  1.  Fermo  restando  l'applicazione  delle disposizioni di cui agli
articoli  7,  9,  10, 13, 17, 19 e 20, fino al 13 giugno 1998 possono
essere  immessi  in  commercio  e  messi  in  servizio  i dispositivi
conformi  alla  normativa vigente in Italia alla data del 31 dicembre
1994.
  2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione in commercio
e la messa in servizio dei termometri clinici di vetro a mercurio del
tipo a massima che hanno gia' ottenuto alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  un'approvazione CE di modello secondo quanto
previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171.
  3. Il Ministero della sanita' puo' chiedere al fabbricante o al suo
mandatario o al responsabile dell'immissione in commercio di fornire,
per  i  dispositivi  di  cui  al  comma 1, informazioni sui requisiti
essenziali,  la destinazione e le prestazioni del dispositivo nonche'
idonea   documentazione   scientifica   atta  a  dimostrare  l'azione
principale  del  dispositivo  e  la  inesistenza  di  rischi  per  la
sicurezza e la salute degli utenti. In caso di inadempimento entro il
termine  prefissato,  il  Ministero  della  sanita'  puo' disporre il
ritiro  dal mercato del prodotto con spese a carico del fabbricante o
del suo mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio.
  4.  Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il responsabile
dell'immissione  in  commercio  in  Italia, dei dispositivi di cui al
comma  1 e' tenuto a comunicare al Ministero della sanita', entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco e
la descrizione generale di tutti i dispositivi immessi in commercio e
messi  in  servizio  in  Italia  alla  data  di entrata in vigore del
decreto stesso.
 
          Nota all'art. 24:
          -  La  legge  27  giugno  1990,  n.  171,  reca  disciplina
          metrologica dei termometri  clinici,  in  attuazione  delle
          direttive CEE n. 83/128 e 84/414.