Art. 25
(Norma di rinvio)
1. Alle procedure di valutazione della conformita' dei dispositivi
disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla
designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
BERSANI, Ministro dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 25:
- Per la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. note alle
premesse. L'art. 47 cosi' recita:
"Art. 47. (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcature CE) - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcature CE, previste dalla normativa
comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad
effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei
richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli
organismi autorizzati per la medesima tipologia dei
prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante
l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1,
se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".