Art. 25
                          (Norma di rinvio)

  1.  Alle procedure di valutazione della conformita' dei dispositivi
disciplinati   dal   presente  decreto,  a  quelle  finalizzate  alla
designazione  degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonche'  all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BINDI, Ministro della sanita'
                                  BERSANI,  Ministro  dell'industria,
                                  del
                                      commercio e dell'artigianato
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
                                  FLICK,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Nota all'art. 25:
          - Per la legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  ved.  note  alle
          premesse.  L'art. 47 cosi' recita:
          "Art.  47.  (Procedure  di  certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcature CE) - 1. Le spese relative  alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione della marcature CE, previste dalla  normativa
          comunitaria,  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
          2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi  ad
          effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei
          richiedenti.  Le  spese  relative  ai  successivi controlli
          sugli organismi autorizzati sono  a  carico  di  tutti  gli
          organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
          3.  I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1,
          se effettuate da  organi  dell'amministrazione  centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi  sul mercato che possono essere effettuati dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo   gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,  i
          distributori ed i rivenditori.
          4.  Con  uno  o  piu'  decreti  dei Ministri competenti per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
          5.  Con  l'entrata  in  vigore  dei decreti applicativi del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
          6. In sede di prima applicazione,  il  decreto  di  cui  al
          comma  4  e'  emanato  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".