Art. 5
(Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare)
1. E' consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio,
nel territorio italiano, dei dispositivi recanti la marcatura CE di
cui all'articolo 16 e valutati in base all'articolo 11. il=2; 2. E'
altresi' consentito che, senza recare la marcatura CE:
a) i dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere
messi a disposizione dei medici o delle persone debitamente
autorizzate, quando rispondono alle condizioni di cui all'articolo 14
e all'allegato VIII;
b) i dispositivi su misura possono essere immessi in commercio e
messi in servizio quando rispondono alle condizioni prescritte
dall'articolo 11 e dall'allegato VIII; i dispositivi delle classi
IIa, IIb e III devono essere muniti della dichiarazione di cui
all'allegato VIII.
3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, e'
consentita la presentazione di dispositivi non conformi al presente
decreto a condizione che sia apposta un'indicazione chiaramente
visibile che indichi che gli stessi non possono essere immessi in
commercio ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' Europea li abbia resi conformi
alle disposizioni del decreto stesso.
4. Le indicazioni, fornite dal fabbricante all'utilizzatore e al
paziente conformemente all'allegato I, punto 13, sono espresse in
lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale,
per uso professionale o per qualsiasi altra utilizzazione.
5. Il fabbricante mette a disposizione, ai fini del controllo e
della vigilanza previsti nel presente decreto, copia delle istruzioni
e delle etichette in italiano fornite con il dispositivo.
6. Qualora i dispositivi siano disciplinati, per aspetti diversi da
quelli del presente decreto, da altre direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, la medesima fa presumere che i
dispositivi soddisfano anche le prescrizioni di queste altre
direttive. Nel caso in cui una o piu' delle suddette direttive
lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE di
conformita' indica che i dispositivi soddisfano soltanto le
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso,
i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle
suddette direttive e che accompagnano tali dispositivi; tali
documenti, avvertenze o fogli di istruzione devono essere accessibili
senza che si debba distruggere l'imballaggio che assicura la
sterilita' del dispositivo.