Art. 6
(Rinvio alle norme)
1. Si presume conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo
4 il dispositivo fabbricato in conformita' delle norme armonizzate
comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono.
2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'Industria del
commercio e dell'artigianato.
3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle norme armonizzate
comprende anche le monografie della Farmacopea europea relative in
particolare alle suture chirurgiche e agli aspetti di interazione tra
medicinali e materiali per dispositivi da usarsi come recipienti, i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee.